Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione Italiana Allenatori Calcio
che usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C. e, come
segno distintivo, le stesse lettere contornate dalla
dizione sociale su freccia tricolore bianco, rosso e
verde, dentro tre cerchi di colore bianco azzurro.
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha sede in
Firenze via Gabriele D’Annunzio 138 presso il Centro
Tecnico federale di Coverciano.
Art. 2 – Scopi
L’AIAC, per sua natura apolitica e senza fini di lucro,
ha per scopi la tutela degli interessi sportivi,
professionali, morali d economici degli allenatori di
calcio; la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo
dello sport calcistico, con particolare attenzione alla
questione giovanile. Realizza i propri scopi sviluppando
la propria organizzazione centrale e territoriale in
modo da costituire riferimento per gli allenatori e per
tutte le componenti del calcio;promuovendo iniziative
utili per la categoria e per gli interessi generali del
calcio, in particolare la formazione,l’aggiornamento,
l’educazione ai valori dello sport; partecipando
attivamente a tutti livelli territoriali ed
istituzionali dell’organizzazione calcistica italiana.
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del
giornale “l’allenatore” che ne rappresenta l’organo
ufficiale.
Art. 3 – Associati
Possono associarsi all’A.I.A.C., mediante pagamento
della quota associativa, gli allenatori abilitati dal
Settore Tecnico.
L’iscrizione implica l’adesione incondizionata e
preventiva alle Norme del presente Statuto ed al
regolamento applicativo.
Si perde la qualifica di associato per morosità,
dimissioni ed indegnità in seguito ad indagine e
pronuncia definitiva dei competenti Organi statutari.
Art. 4 – Componenti
Gli allenatori professionisti costituiscono la
componente professionistica dell’Associazione. Gli
allenatori dilettanti la componente dilettantistica.
Ciascuna componete può trattare in materie di proprio
esclusivo interesse, in condizioni di autonomia
funzionale. In materia di interesse comune, la
competenza a deliberare è unicamente degli organismi
rappresentativi dell’Associazione. La rappresentanza
dell’A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni locali è
affidata per delega ai Gruppi competenti per territorio.
Art. 5 – Organi
dell’Associazione
Sono organi dell’A.I.A.C.:
a)
l’Assemblea generale
b) il Presidente
c) i Vice Presidenti
d) il Consiglio Direttivo
e) il Collegio dei Revisori
dei Conti
f) il Collego dei Probiviri
Art. 6 – L’Assemblea
1.Composizione
L’Assemblea Generale è costituita dai delegati
eletti dall’assemblea degli allenatori
professionisti e dai delegati dell’assemblea degli
allenatori dilettanti, questi ultimi in ragione di
uno ogni centocinquanta iscritti alla data del 31
Dicembre di ogni anno sulla media del quadriennio
precedente e con il minimo di uno per regione. I
delegati partecipanti dovranno essere associati
negli ultimi due anni (nell’anno di svolgimento
dell’Assemblea ed in quello precedente).
2. Convocazione
L’Assemblea generale si riunisce in sessione
ordinaria una volta all’anno. Può altresì riunirsi
in sessione straordinaria per decisone del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti,
oppure su richiesta dei Gruppi regionali o su
richiesta motivata di almeno un decimo degli
associati.
La convocazione dell’Assemblea è diramata ai
delegati professionisti ed ai Gruppi regionali da
parte del Presidente dell’A.I.A.C. almeno 30 giorni
prima della data prevista.
Tra la prima e la seconda convocazione
dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.
3. Costituzione e
deliberazioni
Le Assemblee sono presiedute da un delegato nominato
in apertura di seduta. Funge da segretario quello
dell’Associazione e, in caso di una sua assenza o
impedimento, un delegato nominato dall’assemblea
sempre in apertura di seduta.
Per la validità dell’assemblea ordinaria, in prima
convocazione, è necessaria la presenza della
maggioranza dei delegati sia dilettanti che
professionisti.
In seconda convocazione l’Assemblea generale, sia
ordinaria che straordinaria, è validamente
costituita qualunque sia il numero dei delegati
presenti.
Tutte le deliberazione assembleari sono assunte a
maggioranza dei voti dei presenti.
Ciascun delegato dilettante ha diritto ad un voto.
I delegati della categoria professionisti hanno
diritto a tanti voti quanti quelli complessivamente
espressi dai dilettanti. Il quorum spettante ad ogni
delegato professionista sarà determinato dalla
Commissione verifica poteri prima di ogni assemblea.
Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto
dovranno essere approvate con la maggioranza dei due
terzi dei presenti.
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo
che sia diversamente previsto dal presente Statuto o
che l’Assemblea, a maggioranza assoluta, non
stabilisca una forma diversa di votazione, fatta
eccezione per quelle relative alle elezione degli
organi sociali.
All’inizio di seduta, con la forma di votazione
prevista al precedente comma, l’Assemblea nominerà
una Commissione per la verifica dei poteri, la quale
provvederà alla verifica dei delegati presenti, al
controllo delle candidature e a tutte le operazioni
elettorali necessarie. Non potranno far parte della
Commissione gli allenatori che siano iscritti negli
elenchi dei candidati.
4. Funzioni
L’Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti
che rientrano negli scopi sociali o che non siano
specificatamente attributi ad altri Organi dal
presente Statuto.
Nella sessione ordinaria delibera in particolare su:
a)
l’esame della gestione sociale
b) l’approvazione del
Bilancio preventivo e consuntivo
c) l’elezione degli
Organi dell’associazione ogni 4 anni
d) la modifica dello
Statuto
Art. 7 – Le Assemblee
degli allenatori professionisti e degli allenatori
dilettanti
1.Composizione
L’Assemblea gli allenatori professionisti è
costituita da tutti gli allenatori di 1° e 2°
Categoria e Direttori Tecnici che risultano iscritti
all’A.I.A.C. alla data di svolgimento
dell’Assemblea.
Nel caso in cui l’Assemblea degli allenatori
dilettanti non abbia carattere elettivo, la stessa è
costituita dai presidenti regionali. In caso di
votazione il voto espresso a ciascun presidente
regionale viene considerato in relazione al numero
degli iscritti.
Negli anni in cui l’Assemblea ha carattere elettivo,
la stessa è costituita dai delegati risultati eletti
in ragione di uno ogni cento iscritti alla data del
31 Dicembre sulla media del quadriennio precedente e
con il minimo di uno per regione. I delegati
partecipanti dovranno essere associati negli ultimi
due anni (nell’anno di svolgimento dell’assemblea ed
in quello precedente).
2. Convocazione
Ciascuna Assemblea si riunisce almeno una volta
all’anno in via ordinaria. Può riunirsi in sessione
straordinaria per decisone del Consiglio Direttivo o
su richiesta dei Gruppi regionali o su richiesta
motivata di almeno un decimo degli associati.
La convocazione delle Assemblee è diramata agli
allenatori professionisti e, nel caso di Assemblea
degli allenatori dilettanti, ai Gruppi regionali, da
parte del Presidente dell’A.I.A.C. su domanda del
Vice Presidente della categoria o di chi ha
richiesto l’Assemblea straordinaria, almeno 30
giorni prima della data prevista.
3. Costituzione e
deliberazioni
Per la validità delle Assemblee è necessaria, in
prima convocazione, la presenza della maggioranza
degli allenatori aventi titolo a parteciparvi. In
seconda convocazione le Assemblee sono validamente
costituite qualunque sia il numero dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione delle
Assemblee devono intercorrere almeno 24 ore.
4. Funzioni delle
Assemblee
Le assemblee dei professionisti e dei dilettanti:
a) deliberano su tematiche
proprie della rispettiva categoria. In materie di
interesse generale dell’Associazione, le risultanze
dei lavori assembleari assumono valore propositivo
nei confronti dell’Assemblea generale e del C.D.
dell’A.I.A.C.
b) designano il candidato a
Presidente dell’A.I.A.C.
c) eleggono i Consiglieri (6
per l’Assemblea dei professionisti, 6 per
l’Assemblea dei dilettanti ed i relativi 4 supplenti
per ciascuna componente) del Consiglio Direttivo
d) eleggono i Vice
Presidenti (1 per i professionisti, 1 per i
dilettanti)
e) designano i membri
effettivi ( 2 per i dilettanti, 1 professionista) ed
i supplenti (1+1) del Collegio dei Revisori dei
Conti
f) designano i membri
effettivi (2 dilettanti, 1 professionista) ed i
supplenti (1+1) del Collegio dei Probiviri
Art. 8 – Il Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il
Presidente nominato ai sensi dell’Art. 9
b) 2 Vice Presidenti
c) n. 6 allenatori
professionisti
d) n. 6 allenatori
dilettanti
Art. 9 – Elezione del
Presidente
Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti
potranno designare ciascuna un candidato da scegliersi
nell’ambito degli iscritti all’A.I.A.C.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale, a
scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei
voti. Ciascun delegato potrà esprimere una sola
preferenza. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta
maggioranza dei voti, si procederà immediatamente ad una
nuova votazione e così via fino ad un massimo di tre
votazioni,successivamente si procederà a due ulteriori
votazioni in cui risulterà eletto il candidato che avrà
conseguito il 50% + 1 dei voti degli avanti diritto. Nel
caso di mancata elezione, si procederà alla
riconvocazione di una assemblea entro 90 giorni.
La validità delle candidature prescelte è subordinata
alla presentazione da parte dei candidati stessi delle
loro linee programmatiche, da comunicare almeno trenta
(30) giorni prima dell’assemblea alla Segreteria
Nazionale, che provvederà alla trasmissione ai Gruppi
regionali ed ai delegati professionisti.
Art. 10 – Attribuzioni del
Presidente
Il Presidente rappresenta l’A.I.A.C. a tutti gli
effetti.
Inoltre:
a) convoca
l’Assemblea generale e quella di categoria
b) convoca e presiede il
Consiglio Direttivo
c) convoca, almeno due volte
all’anno, il Consiglio dei Presidenti dei Gruppi
regionali per una riunione congiunta col Consiglio
Direttivo
d) coordina l’attività di
tutti gli Organi dell’Associazione
e) per particolari ed
urgenti motivi il Presidente, sentito l’Ufficio di
Presidenza, può adottare e rendere immediatamente
esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti
per la ratifica alla prima riunione utile. La
mancata ratifica comporta la immediata decadenza
degli stessi. Il Presidente può avvalersi, previo
parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la
trattazione e la risoluzione dei problemi che
investono particolare competenza professionale,della
collaborazione, anche retribuita, di esperti non
appartenenti all’Associazione. In caso di
impedimento, il Presidente viene sostituito dal
Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione
in forma continuativa all’A.I.A.C., per un periodo
non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà
procedere a nuove elezioni con le modalità di cui al
comma successivo. In caso di sue dimissioni e
vacanza, il Vicepresidente con maggiore anzianità in
forma continuativa all’A.I.A.C. dovrà provvedere
alla convocazione della Assemblea straordinaria per
l’elezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni
dalla data delle dimissioni o della vacanza, a meno
che non manchino non più di 120 giorni al rinnovo
ordinario della cariche o dalla convocazione
dell’Assemblea ordinaria.
Art. 11 – I Vicepresidenti
I due Vicepresidenti sono eletti dalle assemblee di
categoria, uno dall’assemblea degli allenatori
professionisti, uno da quella degli allenatori
dilettanti. I Vicepresidenti collaborano col Presidente
nella gestione dell’Associazione, costituendo con lo
stesso l’Ufficio di Presidenza. Sono preposti inoltre
alle componenti da cui promanano: in tale veste possono
convocare i Consiglieri del proprio settore per riunioni
preparatorie del Consiglio Direttivo o per approfondire
materie di interesse esclusivo della componente stessa,
anche avvalendosi della collaborazione del Centro Studi.
Delle riunioni suddette vengono posti a conoscenza il
Presidente ed il Vicepresidente dell’altro settore che,
se lo ritengono opportuno, possono parteciparvi. I
Vicepresidenti richiedono al Presidente la convocazione
dell’assemblea del proprio settore. Nel caso di
dimissioni o perdita dei requisiti richiesti, per
l’elezione di ogni Vicepresidente dovrà essere convocata
l’assemblea di categoria per provvedere ad una nuova
elezione.
Art. 12 – Elezione dei
Consiglieri
Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti
provvederanno ciascuna alle elezioni dei sei consiglieri
per le rispettive categorie più quattro supplenti
ciascuna.
Le candidature degli allenatori dilettanti dovranno
pervenire da parte dei Gruppi regionali alla Segreteria
nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente
a quello fissato per l’assemblea di categoria, mentre
quelle della componente professionisti saranno
presentate nel corso dell’assemblea stessa.
Ciascun delegato potrà esprimere preferenze per un
numero di candidati pari ai due terzi dei consiglieri da
designare. Per ciascuna categoria risulteranno eletti i
candidati che avranno ottenuti il maggior numero di
voti. A parità di voti prevarrà il candidato con maggior
anzianità di iscrizione, in forma continuativa,
all’A.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il
candidato più anziano di età.
In caso di dimissioni e vacanza, per qualsiasi motivo,
di un consigliere, si procederà alla sua sostituzione,
categoria per categoria, col primo dei non eletti.
Art. 13 – Attribuzioni del
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
In particolare:
a) elabora
le strategie ed assume le iniziative utili al
raggiungimento degli scopi sociali
b) concorda con i Gruppi
regionali gli obiettivi di politica e gestione del
territorio e ne verifica il grado di realizzazione
c) approva la relazione a
consuntivo annuale dei Gruppi regionali, con facoltà
di chiedere elementi integrativi di giudizio
d) ha facoltà di sciogliere
i Consigli regionali per manifesta inadeguatezza o
per gravi e reiterate inadempienze e nominare i
relativi Commissari con le funzioni previste
e) si incarica di far
rispettare lo Statuto, emanando all’uopo eventuali
regolamenti che pure ha facoltà di modificare
f) nomina il segretario
dell’A.I.A.C.
g) nomina i componenti delle
Commissioni, il Responsabile ed i componenti del
Centro Studi, i componenti le sezioni ed i relativi
coordinatori
h) designa i rappresentanti
dell’A.I.A.C. secondo quanto previsto dallo Statuto
della FIGC presso gli Organi federali e presso
qualsiasi altra associazione ed ente
i) assicura le attività
previste dallo Statuto federale per le elezioni dei
rappresentanti degli allenatori in assemblee o nel
Consiglio federale
j) assicura le quote
associative e le modalità di erogazione delle stese
nei confronti dei Gruppi regionali
k) è l’organismo
disciplinare nei riguardi dei componenti il Collegio
dei Probiviri
l) predispone lo Statuto di
tipo regionale
Art. 14 – Compiti dei
Consiglieri
I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto
legame con gli iscritti, partecipando
Anche alle riunioni ed alle assemblee dei gruppi
regionali o degli alLenatori professionisti per
informare sulla gestione dell’Associazione, sulle azioni
intraprese, sui risultati conseguiti, sui rapporti con
gli Organi federali e su quant’altro sia loro richiesto.
Essi provvederanno, nel contempo, a farsi portatori
delle istanze che da dette riunioni emergessero ed a
informare il Consiglio Direttivo delle attività svolte
dai Gruppi suddetti, sulle quali ciascun Consigliere è
legittimato a chiedere notizie.
I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma,
possono essere sostituiti da persone a ciò delegate su
decisone del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Il Segretario
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo,
collabora con il Presidente nell’amministrazione
dell’Associazione e si adopera per il buon funzionamento
della stessa. Egli esercita le funzioni di tesoriere,
limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione;
partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo
e, su richiesta, alle riunioni di ogni altro organismo
dell’Associazione con funzioni di verbalizzante ed
eventualmente consultive.
Art. 16 – Il Collegio dei
Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre
membri effettivi (uno della categoria professionisti e
due delle categoria dei dilettanti) eletti con le
modalità di cui all’art. 18 e scelti fra associati
particolarmente esperti in materie giuridiche ed
amministrative.
Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista
ed uno dilettante) che subentreranno ai membri effettivi
della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno
di loro cessi dall’incarico. Ogni qual volta un membro
supplente sostituirà un membro effettivo o venga a
cessare dall’incarico, subentrerà il primo dei non
eletti della stessa categoria o, in mancanza, dell’altra
categoria.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione
successiva alla elezione, nomina nel proprio seno un
Presidente.
In caso di dimissioni o vacanza del Presidente si
provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.
La carica di componente il Collegio dei Probiviri è
incompatibile con quella di Presidente di Gruppo
regionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere
le proprie osservazioni sulla relazione finanziaria
preparata dal Consiglio Direttivo in occasione
dell’assemblea annuale e compie, almeno ogni quattro
mesi, con la presenza di non meno di due dei suoi
membri, controlli sulla regolare tenuta della
contabilità.
Può convocare l’Assemblea generale in seduta ordinaria e
straordinaria e le assemblee di categoria nei casi
previsti dal regolamento organico.
Art. 17 – Il Collegio dei
Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi (uno della categoria professionisti e due
della categoria dilettanti) eletti con le modalità di
cui all’art. 18 e scelti tra associati particolarmente
esperti in materia giuridica.
Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista
ed uno dilettante) che subentreranno ai membri effettivi
della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno
di loro cessi dall’incarico.
Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro
effettivo o venga a cessare dall’incarico, subentrerà il
primo dei non eletti della stessa categoria o, in
mancanza, dell’altra categoria.
La carica di componente il Collegio dei Probiviri è
incompatibile con quella di Presidente di Gruppo
regionale.
Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione
successiva alla elezione, nomina nel proprio seno un
Presidente.
Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie
fra gli associati e giudica inappellabilmente, con
competenza esclusiva, come
Arbitro semplice ed irritale e con dispensa da ogni
formalità di procedura d anche dal deposito del lodo di
cui all’art. 825 C.P.C., sulle questioni disciplinari,
su quelle relative all’ammissione ed espulsione degli
associati e su ogni altra questione che possa insorgere
circa l’interpretazione e l’applicazione del presente
Statuto
Art. 18 – Elezione dei
Collegi dei Revisori e dei Probiviri
L’assemblea dei dilettanti designerà cinque candidati
all’elezione sia di Revisore di Conti sia di Probiviro.
L’assemblea dei professionisti provvederà alla
designazione di tre candidati per ciascun Collegio. Le
candidature dovranno pervenire alla Segreteria nazionale
entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello
fissato per l’assemblea di categoria. Ciascun delegato
potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 19 – Proroga poteri
degli organi sociali
Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei
termini previsti o non avvenga l’elezione di alcun
candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino
alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che
dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data
dell’assemblea in cui si è verificato quanto sopra.
Art. 20 – Durata delle
cariche sociali
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del
Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni.
Art. 21 – Gruppi regionali
In ogni regione del territorio nazionale si costituisce
un Gruppo regionale con proprio statuto conforme allo
schema predisposto dal C.D.
Esso è rappresentato dal proprio presidente o da un
consigliere dallo stesso delegato.
La carica di Presidente di Gruppo regionale è
incompatibile con quella di Consigliere nazionale.Ai
gruppi regionali, a fronte delle proprie spese di
gestione, competerà una percentuale delle quote
associative dei propri iscritti nella misura che
stabilirà il C.D.
I gruppi regionali dovranno redigere una relazione
annuale riguardante l’attività svolta e l’uso delle
entrate a loro pervenute (rendiconto) da sottoporre a
controllo del C.D.
I Gruppi regionali debbono assicurare in particolare:
a)
proselitismo e partecipazione alla vita associativa
b) servizi ed assistenza
agli allenatori, in particolare agli associati
c) relazioni efficaci con le
istituzioni presenti sul territorio
d) promuovere iniziative
atte a dare risonanza ai progetti elaborati
dall’A.I.A.C.
Art. 22 – Gruppi
provinciali
I Gruppi regionali costituiscono sul proprio territorio
Gruppi provinciali aventi un minimo di 20 associati, con
il compito di coordinare a livello locale l’attività
dell’Associazione secondo gli indirizzi del gruppo
regionale in armonia con la politica dell’Associazione.
Ciascun gruppo provinciale avrà un proprio statuto
conforme allo schema tipo predisposto dal C.D. regionale
ed approvato dal C.D. regionale.
Il gruppo provinciale, rappresentato dal suo presidente
o da un suo delegato, cura in particolare i rapporti con
gli Organi federali locali attivandosi anche per
l’organizzazione dell’attività di aggiornamento, la
diffusione dell’informazione e l’assistenza degli
iscritti.
I presidenti dei gruppi provinciali partecipano, insieme
ai presidenti dei gruppi regionali, ad un eventuale
incontro di aggiornamento annuale indetto su iniziativa
del C.D. nazionale.
Art. 23 – Centro studi
Viene istituito un Centro studi col compito di
realizzare studi,ricerche, consulenze su tutte le
materie di competenza dell’Associazione.
Tale Centro si articola in sezioni di almeno tre membri
scelti tra persone che abbiano una comprovata esperienza
nelle materie che sono chiamate a trattare.
Delle sezioni possono far parte anche i componenti del
C.D.
Il Consiglio Direttivo nomina:
a) il
responsabile del Centro studi col compito di
costituire le sezioni, coordinarne ed indirizzare le
attività, tenuto conto anche degli orientamenti
espressi dal Consiglio medesimo
b) i componenti ed i
coordinatori delle sezioni, sentito il responsabile
del Centro studi
Per le finalità assegnate alle sezioni, il C.D. può
decidere di avvalersi della collaborazione, anche
retribuita e continuata, di esperti non appartenenti
all’A.I.A.C. che svolgeranno il loro compito in
coordinazione con la sezione competente per materia
ed anche su richiesta della stessa.
Art. 24 – Relazione morale
e finanziaria
A cura del Presidente sarà presentata all’Assemblea
annuale una relazione che accompagnerà la presentazione
del bilancio sull’attività svolta, gli obiettivi
raggiunti ed i programmi futuri. Il C.D. redigerà una
relazione sulla situazione finanziaria al termine di
ogni esercizio annuale che ha durata dal 1 Gennaio al 31
Dicembre.
Tale situazione dovrà essere sottoposta al Collegio dei
Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere in
merito, redigendone apposita relazione al riguardo
Art. 25
L’attività pubblicitaria o comunque attinente
all’utilizzazione del diritto d’immagine, se a titolo
individuale, è liberamente esercitata da ogni singolo
iscritto all’Associazione Italiana Allenatori Calcio.
Gli associati, peraltro, cedono all’A.I.A.C. i diritti
di utilizzazione del loro ritratto per l’ipotesi in cui
il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di
raccolte o collezioni o concerna comunque riproduzioni
relative a più allenatori.
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto
autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i
suddetti diritti di utilizzazione dl ritratto.
Art.26 – Patrimonio e
rendite
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni
mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo,
a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti
pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche.
Costituiscono patrimonio dell’A.I.A.C. anche gli avanzi
netti di gestione, nonché i debiti.
Art. 27 – Fondo di
dotazione
Il fondo di dotazione dell’Associazione è costituito dai
versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci
fondatori.
Art. 28 – Risorse
economiche
Per il conseguimento dei propri fini, l’A.I.A.C. dispone
delle seguenti risorse:
a)
versamenti effettuati dai soci fondatori e da coloro
che, successivamente, aderiscono all’Associazione;
b) redditi derivanti dal suo
patrimonio;
c) introiti realizzati a
seguito dell’organizzazione di manifestazioni di
carattere ricreativo e/o culturale;
d) elargizioni e/o
contribuzioni da parte della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di
persone fisiche e giuridiche.
L’A.I.A.C. può, inoltre,
reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione
con soggetti terzi di contratti aventi natura
commerciale.
Art. 29 – Scioglimento
dell’Associazione
L’A.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e
su delibera dell’Assemblea generale riunita in seduta
straordinaria.
L’impiego dell’eventuale giacenza cassa e la
destinazione del patrimonio sociale saranno decisi
dall’Assemblea generale a tale scopo convocata. In ogni
caso ogni socio è escluso dalla percezione di rimborso
in caso di scioglimento dell’Associazione anche in caso
di suo decesso.
Art. 30 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le
norme del diritto ordinario in quanto applicabili. |